Art. 7.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelti tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nell'attività di revisione, iscritti al registro dei revisori contabili.
      2. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.